Consiglio direttivo

Presidente:

 

Silvia G. Priori

Segretario Tesoriere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaetano Roveda

Consiglieri:

Antonia Alesci

Claudia Belochi

Claudio Bigiarini

Raffaella Bloise

Irma Ceccon

Andrea D’Agostino

Monica Gasparini

Giacomo Guadagnini

Andrea Guerra

Aldo Lovagnini

Tiziana Lusardi

Monica Mettifogo

Carlo Napolitano

Daniela Porta

Simone Succi Leonelli

Statuto

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

È costituita un’associazione denominata: UNA FAMIGLIA PER IL CUORE.

L’associazione, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 14 novembre 1997, n° 460, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e della ricerca scientifica a favore delle famiglie in cui vi siano soggetti affetti da patologie cardiache su base genetica.

Art. 2

L’Associazione ha sede legale in Pavia presso la Fondazione Salvatore Maugeri, Via Ferrata, 8. Per delibera del Consiglio Direttivo, la sede dell’associazione potrà essere trasferita altrove.

Art. 3

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

L’associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità umanitarie. Essa è infatti costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Nello svolgimento della sua attività l’associazione si avvarrà, pertanto, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

 

OGGETTO

Art. 5

L'Associazione, ha per oggetto la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative atte allo studio ed alla cura delle patologie cardiache su base genetica, nonché la realizzazione di iniziative a supporto delle famiglie affette da tali patologie. L'Associazione, in particolare, intende:

- Promuovere la conoscenza delle malattie cardiache su base genetica allo scopo di agevolare la diagnosi precoce e la cura efficace nei soggetti che ne sono colpiti, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche in materia;

- Sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari nazionali e locali, gli organi di stampa nazionali e locali, le reti radiotelevisive nazionali e locali alle problematiche dei soggetti affetti da patologie cardiache su base genetica;

- Suggerire, favorire e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza per gli ammalati e per le loro famiglie e per migliorarne la qualità della vita;

- Favorire tutte le iniziative che abbiano come fine lo sviluppo della ricerca scientifica sulle patologie cardiache su base genetica;

- Instaurare contatti diplomatici con le istituzioni pubbliche o private nei settori sanitario ed educativo regionali e/o nazionali;

- Intervenire presso le istituzioni affinché tutti i prodotti farmaceutici ed i presidi terapeutici di documentata efficacia siano disponibili a tutti;

- Mantenere un costante rapporto con le Società mediche e Scientifiche che si occupano delle patologie cardiache su base genetica;

- Favorire lo sviluppo delle proprie finalità anche mediante adesioni o collegamenti con Enti ed Associazioni, nazionali ed estere, che abbiano scopi affini.

- Promuovere la raccolta di fondi atta a sviluppare tutti i punti di cui sopra.

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie.

 

SOCI

Art. 6

L’associazione si compone di un numero illimitato di soci che possono essere ordinari ed onorari.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, si dichiarino d’accordo e si conformino agli scopi dell’Associazione ed ai modi di attuazione degli stessi.

L’iscrizione all’associazione deve essere richiesta con domanda scritta.

Sulla domanda decide il consiglio direttivo. Le decisioni del consiglio direttivo non necessitano di motivazione. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento, in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine si intende respinta.

Il consiglio direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze verso l’associazione.

Art.7

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.8

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24c.c., con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi. Con deliberazione motivata del consiglio direttivo, può essere escluso l'associato allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

- grave e ripetuta violazione delle norme statutarie-regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;

- morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempimento agli obblighi imposti all'associato dallo Statuto o dai regolamenti interni;

- comportamento dell'associato che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore che possa arrecare, danni morali o patrimoniali all'Associazione.

 

FONDO COMUNE

Art. 9

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l’associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato e costituito da:

- quote associative annue stabilite dal consiglio direttivo e ratificate dall’assemblea dei soci;

- contributi dello Stato, della regione, di Comuni, di enti ed istituzioni pubbliche ed organismi internazionali;

- erogazioni liberali di soci e non soci (società, banche, enti privati, ecc)

 - entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall’associazione stessa o da terzi a favore dell’associazione;

- donazioni e lasciti testamentari;

rimborsi derivanti da convenzioni.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10
Gli organi dell’associazione sono:

- l’assemblea dei soci;

- il consiglio direttivo.

Art.11

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

L’assemblea:

- approva il bilancio al 31 dicembre di ogni anno predisposto dal consiglio direttivo;

- provvede alla nomina dei membri del consiglio direttivo;

- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell’associazione;

- delibera sull’eventuale destinazione di utili, o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti ;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 12

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il primo semestre. Inoltre esse deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione o da un terzo del consiglio direttivi o da un terzo dei soci. La convocazione viene fatta dal presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno. L’Assemblea va indetta in prima e seconda convocazione, a distanza di almeno due ore l’una dall’altra. Essa è validamente costituita con la partecipazione di 2/3 dei soci in prima convocazione, e di almeno 1/3 dei soci in seconda convocazione; essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa espressa previsione del presente statuto e dei regolamenti.

Art.13

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci ordinari ed onorari; quelli ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale ed essere iscritti almeno un mese prima della data della riunione. Essi possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di dieci deleghe alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 14

Ogni soci ha diritto ad un voto. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per modificazioni allo statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci e le deliberazioni relative sono prese col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i ¾ dei soci.

Art. 15

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, in sua assenza, da un membro del consiglio direttivo designato dai presenti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio direttivo o, in sua assenza da persona nominata dal presidente che potrà essere anche non socio. Le deliberazioni perse dall’assemblea saranno fatte constatare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art.16

Il Presidente dell’Associazione è nominato dall’Assemblea dei soci a maggioranza relativa dei votanti, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo ed è immediatamente rieleggibile. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successivo. Il Presidente nomina un segretario del Consiglio Direttivo che ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’associazione. Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell’assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci dell’associazione.

Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 17

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile. Il tesoriere appone, inoltre il proprio visto di controllo sulle richieste di esborso presentate congiuntamente al presidente.  Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art.18

I membri del consiglio direttivo durano in carica circa tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Al consiglio direttivo compete:

- di promuovere ed attuare tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria

- di organizzare il funzionamento dell’associazione

- di predisporre il bilancio annuale

- di assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento dell’associazione

Art. 19

Il Comitato dei revisori è composto da un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri effettivi nominati dall’Assemblea, anche non iscritti all’Associazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativa ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con i membri del Consiglio esecutivo non devono esserci vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado. La durata del comitato dei revisori e di anni tre e i suoi membri sono rieleggibili. I Revisori curano la tenuta del libro della adunanze dei revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto se non sulle materie specifiche in cui viene richiesto dal presente Statuto. Verificano trimestralmente la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, dando i pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Esecutivo o dall’Assemblea.

 

ESERCIZI SOCIALI

Art. 20

Gli esercizi dell’associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il primo semestre di ciascun anno il Consiglio esecutivo è convocato per predisporre il Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’assemblea dei soci.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Esecutivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il Bilancio Consuntivo ed i rendiconti delle gestioni separate debbono essere conformi al DPR 600/73 e successive modificazioni. Il Bilancio consuntivo dovrà contenere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria anche per le attività connesse, qualora esercitate autonomamente e con contabilità separata. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalle legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio esecutivo, e dei revisori dei conti, nonché il libro dei soci e protocollo corrispondenza.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 21

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi ) dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.  In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione dell'Associazione, il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1966, nr. 6222, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art . 22

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.